IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto  legislativo  23  luglio  1999,  n.  242,  recante
«Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI),  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge 8  luglio  2002,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante «Interventi
urgenti in materia tributaria, di  privatizzazioni,  di  contenimento
della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche  nelle
aree svantaggiate»  e,  in  particolare,  l'art.  8,  concernente  il
riassetto organizzativo del Comitato olimpico nazionale italiano,  il
quale,  per  l'espletamento  dei  propri  compiti,  si  avvale  della
societa' Coni Servizi S.p.a.; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 629, con il quale viene  stabilito  che  «la  societa'  di  cui
all'art. 8,  comma  2  del  decreto-legge  8  luglio  2002,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  2002,  n.  178,
assume la denominazione di "Sport e salute S.p.a."; conseguentemente,
ogni richiamo alla Coni  Servizi  S.p.a.  contenuto  in  disposizioni
normative vigenti  deve  intendersi  riferito  alla  Sport  e  salute
S.p.a.»; 
  Visto il decreto-legge 29  gennaio  2021,  n.  5,  recante  «Misure
urgenti in materia di organizzazione  e  funzionamento  del  Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI)», convertito dalla legge 24  marzo
2021, n. 43; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma  4  dell'art.  2   del   citato
decreto-legge n. 5 del 2021 che,  ai  fini  del  perseguimento  delle
finalita' istituzionali  del  CONI,  dispone  che  allo  stesso  sono
trasferiti i beni individuati nell'allegato A al medesimo decreto; 
  Visti  i  beni  immobili  destinati  al  CONI,   come   individuati
dall'allegato A al decreto-legge n. 5 del 2021; 
  Considerato, altresi', che in base al citato comma  4  dell'art.  2
del decreto-legge n. 5 del  2021  «Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o  dell'Autorita'  di  governo  competente  in
materia di sport, su proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  sono  determinate  le  modalita'  di
attuazione del trasferimento»; 
  Visto, inoltre, il comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge n.  5  del
2021, in base al  quale:  «Entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, il  CONI  adegua  il  proprio
statuto alle disposizioni di cui al presente decreto»; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto-legge n.
5 del 2021, e' determinato il valore netto contabile al  31  dicembre
2019; 
  Rilevato  che  il  valore  netto  contabile  dei   medesimi   beni,
aggiornato al 31 dicembre 2020, e' pari a 39.450.326,98 euro; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 10,  relativo  alla
nomina e alle funzioni dei Sottosegretari di Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2021, con
cui la sig.ra Valentina Vezzali e' stata nominata Sottosegretaria  di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto, altresi',  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 19 marzo  2021,  con  il  quale  e'  stata  attribuita  alla
Sottosegretaria di Stato Valentina Vezzali la delega di  funzioni  in
materia di sport; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto determina le  modalita'  di  attuazione  del
trasferimento  dei  beni  immobili  destinati  al  Comitato  olimpico
nazionale italiano, di seguito CONI, gia' disposto dall'art. 2, comma
4 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge  24
marzo 2021, n. 43.